IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  concernenti lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957,  n.  3,  e  relative
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, contenente norme del citato testo unico;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il  riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
  Vista la  legge 2 aprile  1968, n.  482, e successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Visto l'articolo 9-bis, comma 13,  del decretolegge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 1997;
  Su proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con il  Ministro  per  la funzione  pubblica  e gli  affari
regionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.  Il presente  regolamento  modifica, ai  sensi dell'articolo  17
della  legge 23  agosto 1988,  n.  400, il  capo IV  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994,  n.  487,  recante  la
disciplina delle  assunzioni obbligatorie, presso i  datori di lavoro
pubblici, dei  soggetti appartenenti alle categorie  protette, di cui
alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma  2 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri) prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del    Consiglio  dei  Ministri,  sentito il
          Consiglio di Stato, siano   emanati i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle    materie,  non    coperte  da   riserva
          assoluta  di legge  prevista dalla  Costituzione,   per  le
          quali   le      leggi    della    Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della    potesta' regolamentare   del Governo,
          determinino le norme generali  regolatrici della materia  e
          dispongano  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            -  Il  D.Lgs.   n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle   amminsitrazioni   pubbliche  e
          revisione   della   disciplina   in materia    di  pubblico
          impiego,  a   norma   dell'art. 2   della legge  23 ottobre
          1992,   n. 421".   Si trascrive il    testo  vigente    del
          relativo  art.   41,   in attuazione  del  quale  e'  stato
          emanato  il  presente regolamento:
            "Art. 41 (Requisiti di accesso e modalita'  concorsuali).
          -  1. Entro sei mesi  dalla data di  entrata in  vigore del
          presente    decreto,  su  proposta  del  Presidente     del
          Consiglio  dei Ministri,   con decreto del Presidente della
          Repubblica  da adottare ai sensi  dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
            a)  i  requisiti generali  di  accesso  all'impiego e  la
          relativa documentazione;
            b)  i contenuti   dei bandi di concorso, le  modalita' di
          svolgimento delle  prove concorsuali,  anche  con  riguardo
          agli adempimenti  dei partecipanti;
            c)  le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e
          preferenza per l'ammissione all'impiego;
            d)  le   procedure  di  reclutamento  tramite    apposite
          liste    di  collocamento  per  le  qualifiche  previste da
          disposizioni di legge;
            e)   la   composizione    e  gli    adempimenti     delle
          commissioni esaminatrici.
            2.  Ai    fini  delle assunzioni   di personale, compreso
          quello  di cui all'art. 42,   presso  la    Presidenza  del
          Consiglio      dei  Ministri    e  le  amministrazioni  che
          esercitano competenze istituzionali in materia di difesa  e
          sicurezza  dello  Stato,  di  polizia  e  di  giustizia, si
          applica il disposto di  cui  all'art.  26  della  legge  10
          febbraio 1989, n. 53.
            3.  Per   quanto non espressamente  previsto dal presente
          capo    ed  in  attesa  dell'emanazione  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  di cui al comma   1, restano
          ferme le disposizioni vigenti   in  materia  di  assunzione
          all'impiego.   Sono   comunque   portate  a  compimento  le
          procedure  concorsuali   attivate alla  data di  entrata in
          vigore del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui
          al comma 1.
            3-bis.  Il   regolamento sull'ordinamento degli uffici  e
          dei servizi degli enti  locali  disciplina  lo    dotazioni
          organiche,  le  modalita' di assunzione   agli impieghi,  i
          requisiti di  accesso  e le   modalita' concorsuali,    nel
          rispetto    dei    principi   fissati nei   commi   1 e   2
          dell'art. 36.
            3-ter. Nei  comuni interessati da mutamenti   demografici
          stagionali in relazione a flussi turistici  o a particolari
          manifestazioni  anche a   carattere periodico,  al  fine di
          assicurare     il  mantenimento     di   adeguati   livelli
          quantitativi  e    qualitativi  dei  servizi  pubblici,  il
          regolamento   puo' prevedere   particolari  modalita'    di
          selezione    per l'assunzione   del    personale  a   tempo
          determinato     per   esigenze temporanee  o    stagionali,
          secondo  criteri di  rapidita' e trasparenza ed  escludendo
          ogni  forma   di discriminazione.   I   rapporti a    tempo
          determinato  non    possono, a pena  di nullita', essere in
          nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
            -  Il  D.P.R.  n.  3/1957 reca:   "Testo   unico    delle
          disposizioni  concernenti  lo statuto degli impiegati dello
          Stato".
            - Il D.P.R. n. 686/1957 reca:  "Norme di  esecuzione  del
          testo   unico  delle  disposizioni  sullo  statuto    degli
          impiegati civili dello Stato, approvato  con decreto    del
          Presidente della  Repubblica 10  gennaio 1957, n. 3".
            -  Il  D.P.R.  n.  1077/1970   reca: "Riordinamento delle
          carriere degli impiegati civili dello Stato".
            - La legge 2 aprile 1968,    n.  482,  reca:  "Disciplina
          generale   delle  assunzioni     obbligatorie  presso    le
          pubbliche    amministrazioni  e     le  aziende   private",
          pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 30 aprile
          1968.
            -    Il  testo    dell'art.   16    della   legge      n.
          56/1987     (Norme sull'organizzazione   del  mercato   del
          lavoro),    come  modificato dall'art. 4,   commi  4-bis  e
          4-quinquies,   del D.L. 21 marzo  1988, n.  86, convertito,
          con modificazioni,  nella legge  20 maggio  1988, n.   160,
          dall'art.  30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          e' il seguente:
            "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato  e  gli  enti
          pubblici).  -  1.  Le amministrazioni dello Stato  anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non economici   a
          carattere    nazionale e  quelli  che svolgono attivita' in
          una o piu'   regioni, le province, i  comuni  e  le  unita'
          sanitarie  locali effettuano  le assunzioni dei  lavoratori
          da  inquadare   nei   livelli  retributivofunzionali  per i
          quali  non  e' richiesto  il  titolo  di  studio  superiore
          a    quello   della   scuola dell'obbligo,   sulla base  di
          selezioni   effettuate tra   gli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  ed  in    quelle  di mobilita' che abbiano la
          professionalita' eventualmente   richiesta  e  i  requisiti
          previsti  per  l'accesso  al    pubblico impiego. Essi sono
          avviati numericamente  alla  selezione  secondo    l'ordine
          delle   graduatorie   risultante      dalle   liste   delle
          circoscrizioni territorialmente competenti.
            2.   I lavoratori    di    cui  al    comma  1    possono
          trasferire  la  loro iscrizione presso altra circoscrizione
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento  nella
          graduatoria    della nuova sezione circoscrizionale avviene
          con effetto immediato.
            3. Gli  avviamenti vengono effettuati sulla   base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,   ovvero  nel  caso  di enti
          la  cui  attivita'   si esplichi nel territorio  di    piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni   interessate  e,  per  gli    enti  la  cui
          attivita'      si   esplichi     nell'intero     territorio
          regionale,   con riferimento  alle  graduatorie  di   tutte
          le   circoscrizioni   della regione, secondo  un    sistema
          integrato definito ai  sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
            4.  Le  modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri delle   selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati con decreto   del Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  da emanarsi entro sei  mesi  dalla
          data di  entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali maggioramente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5. Le amministrazioni  centrali dello Stato,  gli    enti
          pubblici non economici a  carattere nazionale e  quelli che
          svolgono    attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui   al comma 1   mediante  selezione  sulla
          base     della   graduatoria    delle  domande   presentate
          dagli interessati.  Con il  decreto  di cui   al comma    4
          sono   stabiliti     i  criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.  Le    offerte di   lavoro da   parte della   pubblica
          amministrazione sono programmate    in  modo    da  rendere
          annuale    la  cadenza    dei  bandi,  secondo le direttive
          impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni  di cui  ai  commi 1,  2  e 3   hanno
          valore    di  principio e di indirizzo per  la legislazione
          delle regioni a statuto ordinario.
            8.  Sono    escluse  dalla  disciplina   del     presente
          articolo    le assunzioni   presso le   Forze   armate e  i
          corpi civili  militarmente ordinati".
            Il comma  4-ter dell'art. 4 del  D.L. n.  86/1988  (Norme
          in  materia previdenziale,  di occupazione  giovanile  e di
          mercato del  lavoro, nonche' per   il  potenziamento    del
          sistema  informativo    del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche   nei  casi
          di  assunzione  a   tempo determinato  previsti dal decreto
          del Presidente della  Repubblica 31   marzo 1971,   n.  276
          (relativo  alle    assunzioni  temporanee    di   personale
          presso   le   amministrazioni   dello   Stato,  n.d.r.),  e
          dall'art.  6 della legge  20 marzo 1975, n. 70 (riguardante
          assunzioni  temporanee di  personale  straordinario  presso
          gli  enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso  di
          assunzioni  a  termine consentite  nelle regioni  a statuto
          ordinario, nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'
          sanitarie locali".
            -  Il  testo    dell'art.  9-bis,  comma 13, del D.L.   1
          ottobre 1996, n.   510,  convertito,  con    modificazioni,
          nella  legge  28    novembre  1996  e'  il  seguente:  "Nel
          rispetto di quanto previsto dall'art.   2, comma  9,  della
          legge  24 dicembre 1993, n.  537, al fine di realizzare una
          piu' efficiente   azione amministrativa   in  materia    di
          collocamento,    sono dettate   disposizioni   modificative
          delle     norme   del   decreto    del  Presidente    della
          Repubblica    18    aprile   1994,   n.   345,   intese   a
          semplificare    e     razionalizzare     i     procedimenti
          amministrativi   concernenti  gli  esoneri  parziali,    le
          compensazioni territoriali e le denunce   dei    datori  di
          lavoro,   del   decreto del  Presidente  della Repubblica 9
          maggio  1994, n. 487, capi  III e IV, e   del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica  18  aprile 1994,  n.  346. Il
          relativo   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  e'
          emanato, entro centottanta giorni  dalla data   di  entrata
          in    vigore  del    presente  decreto,   su proposta   del
          Ministro  del  lavoro e   della   previdenza sociale,    di
          concerto  con il  Ministro per la funzione pubblica e,  per
          la materia disciplinata dal  citato decreto  del Presidente
          della  Repubblica n.  346 del 1994, anche con  il  concerto
          del  Ministro  degli  affari  esteri.   Fino alla   data di
          entrata  in vigore del  decreto e comunque  per un  periodo
          non  superiore  a centottanta giorni dalla data  di entrata
          in vigore del  presente decreto  rimane sospesa l'efficacia
          delle norme recate  dai  citati  decreti n.  345,  n.  346,
          n.  487, capo  IV  e l'allegata tabella dei criteri per  la
          formazione delle graduatorie".
           Note all'art. 1:
            -  Per il riferimento alla legge 23  agosto 1988, n. 400,
          si veda in nota alle premesse.
            - Il capo IV del D.P.R. 9  maggio  1994,  n.  487,  reca:
          "Assunzioni  di  soggetti    appartenenti  alle   categorie
          protette    mediante  gli    uffici  circoscrizionali   per
          l'impiego  ai  sensi  della legge 2 aprile 1968, n.  482, e
          successive   modifiche   ed   integrazioni   -   Campo   di
          applicazione  -  Requisiti  e  modalita' di iscrizione e di
          assunzione".
            - Per il riferimento  alla legge 2 aprile 1968, n.   482,
          si veda in nota alle premesse.